Sez. 3, Sentenza n. 5389 del 16/06/1997 (Rv. 505223 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Domanda del contraente di pagamento dell'indennizzo spettante all'assicurato - Domanda dell'assicurato avente ad oggetto lo stesso indennizzo - Diversità - Riproposizione in appello della prima domanda dopo la tardiva proposizione della stessa nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo - Inammissibilità - Mancata pronunzia del giudice del gravame - Conseguenze - Impugnazione della sentenza in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio - Necessità.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
La domanda di pagamento dell'indennizzo proposta dall'assicurato è radicalmente diversa da quella con la quale, nell'assicurazione per conto di chi spetta, lo stesso indennizzo venga richiesto all'assicuratore dal contraente facendo valere in giudizio il diritto spettante all'assicurato, con l'espresso consenso di questi, a norma dell'art. 1891 cod. civ. Pertanto, se quest'ultima domanda sia riproposta in appello dopo essere stata tardivamente (perché successivamente alla precisazione delle conclusioni) formulata nel giudizio di primo grado (introdotto dalla medesima parte per ottenere l'indennizzo in quanto assicurato) il giudice del gravame ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la preclusione dichiarando inammissibile la domanda, e qualora non vi provveda e ne conosca nel merito, al suddetto rilievo deve provvedere, d'ufficio, il giudice di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)