Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 08/07/1998 (Rv. 517034 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Contratto di assicurazione per conto di chi spetta - Di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro - Azione surrogatoria da parte dell'assicuratore - Esercizio - Identificazione dell'assicurato - Disciplina dell'art. 1510 comma secondo cod. civ. - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
Nell'ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, presupposto per l'esercizio da parte dell'assicuratore dell'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., è il versamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore al titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa. Tale titolarità, nell'ipotesi di perdita delle cose consegnate al vettore, va ravvisata in capo all'acquirente destinatario della merce e non in capo al mittente venditore, in applicazione dell'art. 1510 cod. civ., in forza del quale il venditore mittente rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato con detta consegna si trasferisce dal venditore all'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1737
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)