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Sez. 6, Sentenza n. 292 del 18/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215654 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte del difensore e dell'imputato - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Applicabilità dei principi in tema di impugnazioni - Necessità - Operatività per entrambi del termine che scade per ultimo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215654-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In materia di misure cautelari, la richiesta di riesame e l'appello hanno natura di mezzi di impugnazione. Ne consegue che ove i predetti mezzi vengano proposti eventualmente sia dall'imputato sia dal suo difensore è applicabile il principio generale di cui all'art. 583, terzo comma, secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione è diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)