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Sez. 6, Sentenza n. 770 del 08/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204096 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Termine - Per l'imputato - Per il difensore - Termine applicabile - È quello che scade per ultimo.
Stato
decisa il 1996-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204096-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In tema di richiesta di riesame di misure cautelari (art. 309 cod. proc. pen.), nell'ipotesi di diversa decorrenza dei termini tra l'imputato e i suoi due difensori, si applica l'unicità del termine prevista di cui all'art. 585 comma terzo cod. proc. pen. - motivata da esigenze di certezza e funzionalità e dal principio del "favor impugnationis" - che vale anche in caso di decorrenza diversa per i due difensori, e il termine di impugnazione decorre dall'ultima delle tre notificazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)