Sez. 3, Sentenza n. 3009 del 22/09/1995 Cc. (dep. 16/11/1995) Rv. 202793 - 01
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine | Istanza proposta dall'indagato e dal difensore - Decisione del termine - Ultima notifica - Fattispecie: decreto reiettivo del G.I.P. presso la Pretura su istanza di dissequestro - Data incerta per l'indagato - Ammissibilità dell'impugnazione da parte di quest'ultimo.
Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine
In materia di misure cautelari, sia in sede di riesame che di appello entrambe le istanze eventualmente proposte dall'indagato e dal suo difensore hanno natura di impugnazione. Ne consegue che, secondo il principio generale affermato dall'art. 585 terzo comma cod. proc.pen., quando la decorrenza dei termini è diversa opera il termine che scade per ultimo. (Fattispecie in tema di decreto reiettivo del G.I.P. presso la Pretura di istanza di revoca di sequestro comunicato in data incerta all'indagato. La Corte annullando l'ordinanza del Tribunale, affermava il principio con riferimento all'impugnazione proposta dall'indagato medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)