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Sez. L, Sentenza n. 11246 del 13/11/1997 (Rv. 509862 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Pretore territorialmente competente - Individuazione - Criterio - Luogo di commissione del comportamento denunziato - Rilevanza - Luogo o luoghi di produzione degli effetti - Ininfluenza - Delibera organizzativa assunta senza il parere obbligatorio delle associazioni sindacali - Personale ferroviario - Sanitari delle ferrovie - Soppressione dei reparti e cessazione degli incarichi ai sanitari - Mancata acquisizione del parere dell'associazione di categoria, obbligatorio a norma del D.M. 22 giugno 1984 - Denunzia di antisindacalità di tale omissione e richiesta di revoca della delibera - Giudice territorialmente competente - Luogo di acquisizione del parere e di revoca della delibera - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509862-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Luogo di commissione del comportamento antisindacale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a reprimerlo, mediante l'emissione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, è quello in cui viene compiuto o omesso l'atto del quale si denunzi l'antisindacalità, a prescindere dal luogo o dai luoghi nei quali siano per verificarsi o si siano verificati gli effetti; ne consegue che qualora una associazione sindacale deduca la mancata acquisizione da parte del datore di lavoro del proprio parere in ordine ad un provvedimento di natura organizzativa, quale, nella specie, la soppressione della quasi totalità dei reparti medici delle Ferrovie dello Stato con cessazione dei sanitari dall'incarico senza il recepimento del parere dell'associazione di categoria, obbligatorio a norma del D.M. 22 giugno 1984, di approvazione del regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie, e chieda, a norma dell'art. 28 Statuto Lavoratori, la cessazione della condotta lesiva e la revoca della delibera adottata dal datore di lavoro, il giudice territorialmente competente va individuato in riferimento al luogo in cui il parere avrebbe dovuto essere acquisito e la delibera possa esser revocata, senza che ciò si ponga in contrasto con il principio per cui non rileva di per se il luogo di adozione di delibere antisindacali ma quello della loro attuazione, atteso che, nell'ipotesi, l'antisindacalità attiene non al contenuto della delibera ma al procedimento formativo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)