Sez. L, Sentenza n. 696 del 24/01/1987 (Rv. 450402 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RILIEVI CRITICI DI PARTE MOSSI ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - PRODUZIONE DI CERTIFICATI SANITARI POSTERIORI ALLA CONSULENZA O RELATIVI A INFERMITÀ NUOVE O PIÙ GRAVI - IDONEITÀ - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE NEGATIVE DEI MEDESIMI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - RILIEVI CRITICI DI PARTE MOSSI ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - PRODUZIONE DI CERTIFICATI SANITARI POSTERIORI ALLA CONSULENZA O RELATIVI A INFERMITÀ NUOVE O PIÙ GRAVI - IDONEITÀ - OBBLIGO DI ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE NEGATIVE DEI MEDESIMI - LIMITI.*
Qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio specifici rilievi critici, che possono essere formulati anche con la produzione di una certificazione sanitaria di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero relativa a infermità nuove o più gravi rispetto a quelle già accertate e tenute presenti dal giudice di primo grado, il giudice di appello ha l'Obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda, se tale documentazione si rilevi influente ai fini di un differente giudizio clinico, imponendosi, di regola, il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della stessa documentazione esibita dall'interessato a fondamento della sua pretesa. (Conf 1774/86, mass n 445095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)