Sez. L, Sentenza n. 7227 del 04/08/1994 (Rv. 487643 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA | Accoglimento da parte del Tribunale delle tesi del consulente d'ufficio nominato in appello - Presupposto - Comparazione critica di dette tesi con quelle del consulente nominato in primo grado - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA
Allorché, in sede di giudizio di appello, venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, per accertare la sussistenza, o meno, di una malattia professionale e del conseguente diritto dell'assicurato alla costituzione di una rendita ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio presuppone necessariamente una comparazione critica delle due relazioni di consulenza tecnica; detta comparazione, peraltro, non postula, tassativamente, un'esplicita esposizione delle deduzioni dell'uno o dell'altro consulente, con analitica confutazione delle argomentazioni poste a base delle conclusioni del primo dei due ausiliari, essendo necessario soltanto che il giudice del merito non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)