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Sez. 1, Sentenza n. 39850 del 01/03/2012 Ud. (dep. 09/10/2012) Rv. 253951 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Testimone sottoposto a violenza o minaccia - Elementi di prova - Necessità - Timore soggettivo del testimone - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253951-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la condizione psicologica del teste, che, trovandosi da solo a Reggio Calabria, aveva richiesto alle forze dell'ordine di essere prelevato all'aeroporto, condotto in albergo e scortato in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)