diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013 Ud. (dep. 13/12/2013) Rv. 257978 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Testimone sottoposto a violenza o minaccia - Accertamento da parte del giudice - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257978-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso non richiede una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata lla decisione del giudice di acquisire le dichiarazioni predibattimentali, ritendo provate le intimidazioni subite dai testimoni sulla scorta del contegno tenuto in dibattimento dai dichiaranti, dei timori dagli stessi espressi al Presidente del collegio giudicante, degli esiti di intercettazioni e relazioni di servizio della pg, della richiesta dei testi di essere scortati in udienza dalle Forze dell'Ordine, del tentativo di addebitare alla pg operante la paternità del tenore delle dichiarazioni predibattimentali verbalizzate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)