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Sez. 2 - , Sentenza n. 26969 del 15/05/2019 Cc. (dep. 18/06/2019) Rv. 276664 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Profitto del reato di peculato - Somme trattenute dal datore di lavoro e versate all'Erario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276664-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., non possono essere considerate profitto del reato di peculato le somme corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte agli autori dell'illecito, in quanto, essendo versate in via immediata all'Erario, non entrano nella loro diretta disponibilità patrimoniale e non realizzano alcun vantaggio economico per gli stessi. (Fattispecie di sequestro di somme relative a voci stipendiali illecitamente percepite da dirigenti di un'azienda pubblica, disposto "al lordo" di imposte, tasse, oneri e ritenute, in cui la Corte ha precisato che i contributi previdenziali versati per conto dei dipendenti, esercitando effetti diretti sul loro trattamento previdenziale e pensionistico, costituiscono, invece, un vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)