Sez. 6, Sentenza n. 1754 del 14/09/2017 Cc. (dep. 16/01/2018) Rv. 271967 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Profitto del reato - Nozione - Perdita di "chance" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca, il profitto del reato è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo, della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica; ne consegue che non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro - eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico-patrimoniali - né la mera aspettativa di fatto, c.d. "chance", salvo che questa, in quanto fondata su circostanze specifiche, non presenti caratteri di concretezza ed effettività tali da costituire essa stessa un'entità patrimoniale a sé stante, autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione in relazione alla sua proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto. (Fattispecie in tema di corruzione propria internazionale in cui la Corte ha escluso che potesse qualificarsi come profitto del reato internazionale la mera possibilità per l'imputato di continuare ad operare nel mercato algerino attraverso il suo inserimento nell'elenco delle imprese invitate alle gare di appalto indette dall'Ente di Stato Algerino nonché tra i "contrattisti" di una società italiana che operava in Algeria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Cod. Pen. art. 322 bis com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)