Sez. 5, Sentenza n. 10265 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/03/2014) Rv. 258577 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca del profitto del reato presupposto - Nozione di profitto.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell'ente beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all'azione criminosa da una stretta relazione causale, di tal che esso costituisce "evento" in senso tecnico, anche se esterno al tipo di illecito. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che costituisca profitto confiscabile il mancato accantonamento di risorse da destinare al patrimonio di vigilanza degli istituti bancari.)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)