Sez. U, Sentenza n. 3395 del 12/04/1994 (Rv. 486119 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Omessa detrazione dell'acconto versato, in sede di dichiarazione dei redditi - Domanda di restituzione di parte del versamento effettuato - Devoluzione alla giurisdizione delle Commissioni tributarie - Mancanza di un atto impositivo da impugnare e inosservanza dell'iter procedimentale di rimborso - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
La domanda proposta dal contribuente e relativa alla restituzione di parte della somma versata a titolo di I.R.P.E.F. e di I.L.O.R., per non aver portato in detrazione, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, quanto già versato per lo stesso titolo in acconto, comporta una controversia d'imposta devoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto con tale domanda si contesta la doverosità delle somme effettivamente versate per i tributi summenzionati, senza che rilevi - al fine della affermazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - la circostanza della mancanza di un atto impositivo dell'amministrazione finanziaria da impugnare innanzi alle Commissioni tributarie o la eventuale inosservanza, da parte del contribuente, dell'iter procedimentale per ottenere il rimborso, ciò attenendo all'ammissibilità ed alla fondatezza, nel merito, della domanda di restituzione proposta al giudice fornito di giurisdizione in materia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)