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Sez. U, Sentenza n. 19505 del 16/07/2008 (Rv. 604251 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte - Devoluzione alla giurisdizione tributaria - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di rimborso di somme pagate a titolo di maggior imposta di registro, liquidate in base ad erronea rendita catastale.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604251-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La giurisdizione tributaria è estesa, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comprese quelle concernenti la domanda di rimborso di somme versate a titolo di imposta (nella specie di registro), salvo il caso in cui l'amministrazione abbia comunque riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, si che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nell'affermare il principio la S.C. ha ritenuto che spettasse alla giurisdizione tributaria la domanda del contribuente di rimborso della somma pagata a titolo di maggiore imposta di registro, liquidata sulla base di un'erronea rendita catastale, corretta dall'Agenzia del territorio soltanto dopo che l'opposizione contro l'avviso di liquidazione era stata rigettata con sentenza passata in autorità di giudicato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)