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Sez. U, Sentenza n. 13026 del 04/12/1991 (Rv. 474873 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Imposte non dovute - Versamenti - Rimborsi - Relative controversie - Giurisdizione in via esclusiva della Commissione Tributaria - Devoluzione - Controversia "comune" di indebito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474873-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria

Le controversie aventi ad oggetto i rimborsi di versamenti di imposte non dovute, anche quando si faccia valere l'esistenza di un semplice errore materiale, sono affidate in via esclusiva alla Commissione tributaria (salvo l'intervento successivo della Corte di Appello o della Corte di Cassazione, nei casi e con le modalità previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) senza che residui alcuna possibilità, per le imposte previste dall'art.1 dello stesso D.P.R., di una controversia "comune" di indebito, nériveli l'atteggiamento concretamente tenuto dall'Amministrazione in ordine alle ragioni della mancata restituzione della somma pretesa dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)