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Sez. L, Sentenza n. 4426 del 07/04/2000 (Rv. 535445 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo avente ad oggetto un credito assistenziale ed i relativi interessi - Successivo giudizio instaurato per la rivalutazione monetaria del medesimo credito - Giudicato implicito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535445-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO

La rivalutazione monetaria è una componente dell'originario credito previdenziale o assistenziale, di cui condivide la natura giuridica, e quindi, allorché il creditore della prestazione, della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale, promuova l'azione giudiziaria per gli interessi legali su tale somma, ottenendo un decreto ingiuntivo o una sentenza di accoglimento, passati in giudicato, egli non può più proporre successivamente un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo importo, atteso che l'autorità di giudicato conseguente al decreto ingiuntivo non opposto (nella specie emesso per il pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'Interno a titolo di indennità di accompagnamento) copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed indefettibile della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)