Sez. L, Sentenza n. 9857 del 06/07/2002 (Rv. 555605 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO | Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo avente ad oggetto gli interessi relativi ad un credito assistenziale - Successivo giudizio instaurato per la rivalutazione monetaria dello stesso credito - Preclusione da giudicato - Insussistenza.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO
La commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato non solo al dedotto, ma anche al deducibile, coerente conseguenza dell'accertamento ordinario cui si riferisce l'art. 2909 cod. civ., non è, invece, compatibile con le peculiarità del procedimento per ingiunzione, strutturato, almeno nella fase propriamente monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la fondatezza o la infondatezza della pretesa creditoria, ma esclusivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare l'ingiunzione. Ne consegue che, quando il creditore della prestazione assistenziale della quale sia stata tardivamente pagata la sola somma capitale abbia richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli interessi legali su tale somma, ben può lo stesso proporre, successivamente al passaggio in giudicato di questo, un'altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto costitutivo, la rivalutazione monetaria sul medesimo importo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)