Sez. 2, Sentenza n. 163 del 09/01/1980 (Rv. 403553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva - la quale e consentita anche quando sia decorso il termine per impugnare o sia stata fatta acquiescenza alla sentenza - e consentita alla parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale o, eventualmente, altra impugnazione incidentale, solo quando questa si dolga della medesima pronuncia impugnata dall'altra parte ovvero di altra pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, e legata con un rapporto di connessione alla pronuncia impugnata. (V 1027/77, mass n 384657; (V 3514/77, mass n 387098; (Conf 1187/73, mass n 363737).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)