Sez. 2, Sentenza n. 1187 del 05/05/1973 (Rv. 363737 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PARTI CHIAMATE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITA - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO - FINALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PARTI CHIAMATE PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITA - ACQUIESCENZA ALLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO - FINALITA.*
Il disposto dell'art 334 cod proc civ, per il quale l'impugnazione tardiva e concessa - oltreche alle parti contro le quali l'impugnazione e stata proposta e per capi diversi da quelli impugnati - anche alle parti chiamate a integrare il contraddittorio persino nei casi e sui capi per i quali hanno fatto acquiescenza, presuppone che l'interesse ad impugnare sia sollecitato dalla prima impugnazione e si giustifica con l'intento di tutelare l'equilibrio del giudizio, che sarebbe compromesso se la parte che non ha impugnato o ha fatto acquiescenza alla pronuncia a lei sfavorevole, considerando il vantaggio che da altra pronuncia favorevole le deriva, trovasse poi preclusa, quando quest'ultima pronuncia e impugnata, la possibilita di impugnare la prima. Quando, pero, il cennato collegamento tra pronuncia favorevole e pronuncia sfavorevole non sussiste il disposto dell'art 334 cod proc civ non puo trovare applicazione. (V 1496/72, mass n 358166; 55/71, mass n 349375; (V 441/69, mass n 338510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)