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Sez. 2, Sentenza n. 3514 del 04/08/1977 (Rv. 387098 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387098-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il principio secondo cui le parti, contro le quali e stata proposta una impugnazione, e quelle chiamate a integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili, possono, a loro volta, proporre impugnazione incidentale tardiva, e applicabile soltanto alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni, che vengano proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, quale e quello della semplice adesione alla impugnazione principale, rispetto alle quali rimane fermo il rispetto del termine ordinario. (V 1102/74, mass n 369078).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)