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Sez. 3, Sentenza n. 13069 del 05/06/2007 (Rv. 597294 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Decreto ingiuntivo - Concessione della provvisoria esecutività ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. proc. civ. - Imposizione della cauzione - Mancata prestazione - Apposizione della formula esecutiva - Opposizione del debitore - Deduzione dell'errore del cancelliere - Qualificazione dell'opposizione - Opposizione all'esecuzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597294-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA

L'opposizione con la quale si contesti che il cancelliere abbia apposto la formula esecutiva ad un decreto ingiuntivo, nonostante la mancata prestazione da parte del creditore della cauzione imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 648 cod. proc. civ. in sede di concessione della provvisoria esecutività, va qualificata come opposizione all'esecuzione, giacché il debitore fonda la sua contestazione sulla negazione della soddisfazione da parte del creditore procedente della condizione di efficacia perché il decreto posa valere come titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)