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Sez. 3, Sentenza n. 6023 del 24/04/2001 (Rv. 546299 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno alla salute - Liquidazione - Carattere equitativo - Sussistenza - Criteri predeterminati e standardizzati - Valore medio del punto di invalidità - Legittimità - Condizioni - Collegamento al danno specifico e personalizzazione del criterio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546299-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La liquidazione del danno alla salute, attesa la natura non patrimoniale di tale tipo di danno e la difficoltà di una sua esatta determinazione, può essere effettuata dal giudice solo con valutazione equitativa e deve rispondere all'obiettivo della integralità del risarcimento; a tal fine, il giudice può ricorrere a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, purché ciò attui in modo flessibile, tenendo conto della specificità della concreta situazione, la quale richiama una esigenza di personalizzazione e di adeguamento del valore medio del punto al caso specifico, tale attività rappresentando la condizione per un effettivo, e perciò motivato, esercizio del potere di valutazione equitativa in relazione al complesso di attitudini sviluppate o prevedibili, di cui la menomazione dell'integrità psico - fisica priverà in futuro la persona. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio, riscontrandovi violazione di legge e difetto di motivazione, la sentenza impugnata, la quale si era limitata nella sostanza ad applicare, mediante una operazione aritmetica, il valore medio del punto di invalidità, senza procedere ad un adeguamento di tale risultato al caso concreto, e senza tener conto del pregiudizio arrecato alle specifiche attitudini di vita del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)