diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 11/08/2000 (Rv. 539531 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione - Carattere equitativo - Sussistenza - Criteri predeterminati e standardizzati - Valore medio del punto di invalidità - Criterio tabellare - Legittimità - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni - Collegamento al danno specifico e personalizzazione del criterio - Necessità - Utilizzazione della tabella adottata in altri uffici giudiziari - Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di motivazione - Assunzione a parametro del valore medio.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539531-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato al caso specifico. Entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l'adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Il medesimo adeguamento è richiesto per l'adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità. Nell'adozione di tale criterio, il giudice non è vincolato alle tabelle dei punti in uso presso la propria sede giudiziaria, essendo nel suo potere equitativo adottare quelle in uso presso altri uffici, con l'obbligo, peraltro, in tal caso, di motivare la la scelta, avuto riguardo al fatto che la finalità della tabella è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno con riferimento alla media dei precedenti in ciascun ambito giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)