Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 31/07/2002 (Rv. 556473 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Liquidazione - Carattere equitativo - Sussistenza - Criteri predeterminati - Applicabilità - Valore medio del punto d'invalidità - Tabelle - Legittimità - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato, al caso specifico. Entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l'adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Il medesimo adeguamento è richiesto per l'adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)