Sez. 1, Sentenza n. 4132 del 16/07/1979 (Rv. 400640 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - IN GENERE - PRETESA TRIBUTARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CONDIZIONI.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - IN GENERE - PRETESA TRIBUTARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE - PROPONIBILITA NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CONDIZIONI.*
L'amministrazione finanziaria puo far valere la pretesa tributaria nei confronti di una societa cancellata dal registro delle imprese per un'obbligazione tributaria sorta prima dello scioglimento (nella specie: RM per realizzo di plusvalenze), poiche una societa puo ritenersi effettivamente e definitivamente sciolta solo quando la situazione apparente delle operazioni di liquidazione corrisponda alla realta effettiva, e cioe quando siano cessati tutti i rapporti derivanti dall'attivita di essa svolta o a questa connessi. Ne cio contrasta con la previsione dell'art 2456, secondo comma, cod civ, che consente ai creditori sociali insoddisfatti di far valere i loro crediti dopo la cancellazione della societa nei confronti dei soci e dei liquidatori, in quanto tale norma introduce unicamente una responsabilita sussidiaria dei soci e dei liquidatori per un debito che comunque e della societa e che nei confronti della societa puo essere fatto valere. (V 3879/75, mass n 378133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)