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Sez. 1, Sentenza n. 3879 del 20/11/1975 (Rv. 378133 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI - AZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI - ESPERIBILITA - MODIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITA - IDENTITA OGGETTIVA DI DETTA AZIONE CON QUELLA PROPONIBILE CONTRO LA SOCIETA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378133-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA - CREDITORI SOCIALI NON SODDISFATTI - AZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI - ESPERIBILITA - MODIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE SOGGETTIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO - CONFIGURABILITA - IDENTITA OGGETTIVA DI DETTA AZIONE CON QUELLA PROPONIBILE CONTRO LA SOCIETA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Nella norma di cui all'art 2456 secondo comma cod civ, in base alla quale, dopo la cancellazione della societa dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in Sede di bilancio finale di liquidazione, va ravvisata una modificazione del rapporto obbligatorio esclusivamente soggettiva, nel senso che all'obbligazione della societa (la quale non si estingue, nonostante la cancellazione, fino a quando permangano debiti) si aggiunge, pro parte, quella dei singoli soci. Da cio deriva che l'Azione che il creditore proponga contro i soci, in forza di detta norma, e oggettivamente identica a quella dallo stesso creditore proponibile, a sua scelta, contro la societa, ed e conseguentemente soggetta alla medesima disciplina (nella specie, con riguardo alla Determinazione del forum contractus, al fine della Competenza territoriale, ed al decorso della prescrizione). (V 1678/73, mass n 364594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)