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Sez. L, Sentenza n. 6384 del 22/07/1987 (Rv. 454658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In caso di licenziamento illegittimo della lavoratrice madre non sono applicabili le sanzioni previste dalla legislazione vincolistica in materia di licenziamento individuale (legge n. 604 del 1966 e art. 18 stat. Lavoratori), atteso che la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri regola autonomamente il caso della illegittimità del recesso del datore di lavoro disponendo il ripristino del rapporto e conseguentemente il ristabilimento ex tunc dell'Obbligo della retribuzione, da ritenersi quindi dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo intercorrente dal licenziamento illegittimo fino alla sentenza del giudice che accerta il diritto della lavoratrice all'anzidetto ripristino del rapporto. (Conf 1773/86, mass n 445092).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)