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Sez. L, Sentenza n. 6768 del 10/12/1982 (Rv. 424401 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA DI CUI ALLO ART. 15 C.C.N.L. DEL 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - ENUNCIAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI AI VARI GRUPPI E CATEGORIE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI ED INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE PIÙ TIPICHE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424401-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - DISCIPLINA DI CUI ALLO ART. 15 C.C.N.L. DEL 21 APRILE 1970 PER I DIPENDENTI DELL'ENEL - ENUNCIAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORATORI AI VARI GRUPPI E CATEGORIE IN RELAZIONE ALLE MANSIONI ED INDIVIDUAZIONE DELLE QUALIFICHE PIÙ TIPICHE - CONSEGUENZE ED EFFETTI.*

La disposizione dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L., oltre ad enunciare i criteri generali di assegnazione dei lavoratori ai vari gruppi e categorie in relazione alle mansioni, ha individuato direttamente - con riferimento o alla sola funzione svolta o anche all'entità quantitativa di determinati parametri obiettivi - le qualifiche più tipiche (come quella - rilevante nella specie - del capo reparto Esercizio di zona, inquadrato in cat. A1 con riferimento esclusivo alla funzione svolta), indicandole con elencazione esemplificativa, che fa salve le eccezioni meglio evidenziabili in Sede applicativa. Consegue che, mentre l'inquadramento di mansioni non rientranti nelle qualifiche esemplificativamente elencate deve essere eseguito sulla base del paradigma proprio di queste ultime, le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale non possono inquadrarsi che nelle categorie da questa individuate, salvo l'accertamento (ai fini di un diverso e superiore inquadramento) che le mansioni svolte comportino in concreto attività lavorative eccezionalmente eccedenti - per l'importanza particolare della loro ampiezza e natura o per le dimensioni dell'unità cui è addetto il lavoratore, considerata con riferimento all'ambito nazionale della struttura organizzativa dell'ente - quelle generalmente richieste per l'inquadramento nelle categorie esemplificativamente indicate in astratto dalla disposizione contrattuale, restando irrilevante, ai fini della configurabilità dell'eccezione anzidetta, il superiore inquadramento attribuito ad altro lavoratore con mansioni analoghe. (V 2314/82, mass n 420194; (V 1515/81, mass n 412172; (V 193/81, mass n 410604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)