Sez. 3, Sentenza n. 3196 del 24/05/1984 (Rv. 435240 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA - CONTENUTO ED ESTENSIONE - DANNO NON PATRIMONIALE - INCLUSIONE - LIMITI - SPESE PROCESSUALI ED INTERESSI MORATORI - INCLUSIONE ANCHE OLTRE I LIMITI DEL PREVISTO AMMONTARE MASSIMO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA - CONTENUTO ED ESTENSIONE - DANNO NON PATRIMONIALE - INCLUSIONE - LIMITI - SPESE PROCESSUALI ED INTERESSI MORATORI - INCLUSIONE ANCHE OLTRE I LIMITI DEL PREVISTO AMMONTARE MASSIMO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'obbligazione del fondo di garanzia, e, per esso, dell'impresa all'uopo designata, pur avendo natura di debito pecuniario, comprende, nei limiti del previsto ammontare massimo, tutte le componenti del danno, ivi incluso, in caso di fatto illecito integrante gli estremi di reato, ancorché ne sia rimasto ignoto l'autore, il danno non patrimoniale, mentre si estende anche oltre i limiti del suddetto ammontare sia per le spese processuali, regolate dal principio della soccombenza, sia per gli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, dopo la richiesta d'indennizzo ed il decorso dello "spatium deliberandi" di sessanta giorni (dovuti fino a che il debitore non provi che tale ritardo sia ascrivibile a fatto del danneggiato). (V 5218/83, mass n 430091; (V 5641/81, mass n 416348; (V 5641/81, mass n 416349; (V 4847/81, mass n 415560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)