Sez. 5, Sentenza n. 7178 del 17/03/2000 Ud. (dep. 19/06/2000) Rv. 216590 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Prestiti e garanzie della società - Natura di reato di pericolo - Conseguenze sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
Poiché il delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. (prestiti e garanzie della società) è di pericolo presunto, non è richiesto, per il suo perfezionarsi, un danno o un pericolo effettivo per la società; di conseguenza non rileva sotto il profilo dell'elemento soggettivo la consapevolezza del danno o del pericolo per gli interessi sociali, occorrendo soltanto un comportamento cosciente e volontario consistente nel compimento di operazioni con denaro o con la garanzia della società, da parte dei titolari dei poteri di gestione o di controllo della medesima, a proprio personale vantaggio, in violazione di un inderogabile divieto che ne determina, altresì, la nullità sotto il profilo civilistico ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)