Sez. 5, Sentenza n. 29268 del 20/02/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 237599 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Successione di norme - Reato di cui al previgente art. 2624 cod. civ. - Continuità normativa con l'illecito di cui al vigente art. 2634 cod. civ. - Esclusione - Ragioni.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 cod. civ.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ., introdotto con il D.Lgs. n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame delle fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il delitto di cui al previgente art. 2624 cod. civ. è reato di mera condotta e di pericolo presunto, quello di cui al vigente art. 2634 cod. civ. è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 e dolo generico per il previgente art. 2624. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 cod. civ., è applicabile l'art. 2, comma secondo, cod. pen., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2624, Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)