Sez. 1, Sentenza n. 18170 del 16/08/2006 (Rv. 592482 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notifica della sentenza al procuratore che abbia rappresentato più parti nel giudizio - Consegna di tante copie della sentenza quante sono le persone rappresentate - Necessità - Omissione - Notificazione in una sola copia - Inesistenza della notifica - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Ai sensi dell'art. 285 cod.proc.civ. e per effetto del richiamo, in esso contenuto, all'art.170, commi primo e terzo, dello stesso codice, la notificazione della sentenza al procuratore che abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate, sicché, nel caso di consegna di una sola copia, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente e non può produrre l'effetto di far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la quale può pertanto essere proposta nel termine di un anno dalla pubblicazione della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)