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Sez. U, Sentenza n. 13426 del 25/03/2010 Cc. (dep. 09/04/2010) Rv. 246272 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 2010-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246272-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 11 ter, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 11 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)