Sez. 1, Sentenza n. 2016 del 13/07/1973 (Rv. 365165 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DICHIARAZIONE COLPOSA O DOLOSA DI PREZZO INFERIORE A QUELLO REALE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - INTERESSI MORATORI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DICHIARAZIONE COLPOSA O DOLOSA DI PREZZO INFERIORE A QUELLO REALE - NECESSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il pagamento degli interessi moratori sull'imposta complementare di registro trova la sua giustificazione in un atteggiamento del contribuente che, dolosamente o colposamente, non ha consentito, per un difetto di collaborazione, la liquidazione dell'imposta principale fin dal momento dell'originaria tassazione. Nell'ipotesi in cui il prezzo dichiarato diverga dal valore di mercato del bene trasferito, l'Obbligo di collaborazione, il cui inadempimento determina la responsabilita per gli interessi moratori sull'imposta complementare, postula necessariamente che il contribuente, nel contesto del contratto o, al piu, nell'ambito dei suoi rapporti con l' amministrazione finanziaria in relazione alla registrazione dello stesso contratto, offra indicazioni utili per supplire al difetto di efficacia sintomatica del prezzo pattuito e dichiarato rispetto al valore di mercato. L'accertamento dell'inadempimento dell'Obbligo di collaborazione del contribuente e rimesso al giudice del merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto, si sottrae al Sindacato di legittimita.*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)