Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 15/03/1975 (Rv. 374415 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - INDICAZIONE DI PREZZO INFERIORE AL VALORE VENALE - INTERESSI MORATORI RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - FONDAMENTO - COLPA DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO DELLA FINANZA - INSUSSISTENZA - INIMPUTABILITA DELL'INESATTEZZA - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - INDICAZIONE DI PREZZO INFERIORE AL VALORE VENALE - INTERESSI MORATORI RETROATTIVI - OBBLIGO DEL CONTRIBUENTE - FONDAMENTO - COLPA DEL CONTRIBUENTE - ONERE PROBATORIO DELLA FINANZA - INSUSSISTENZA - INIMPUTABILITA DELL'INESATTEZZA - ONERE PROBATORIO DEL CONTRIBUENTE.*
Se e vero che, in materia di imposta di registro il contribuente non e obbligato a dichiarare il valore venale del bene trasferito, dovendo soltanto indicare, nell'atto o nella denunzia soggetti a registrazione, il prezzo o il corrispettivo realmente pattuito, che puo essere inferiore a quello venale, e se, pertanto, deve escludersi che la mancata indicazione degli alimenti occorrenti alla integrale liquidazione dell'imposta principale sia di per se, sempre un atto colpevole, tuttavia, poiche l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori trova il suo fondamento nel ritardo del pagamento della imposta complementare rispetto a quello del tributo principale e poiche tale ritardo, a norma dell'art 1218 cod civ, si presume dovuto a causa imputabile al debitore, per l'insorgere del suddetto Obbligo non e necessario che la finanza provi la colpa del contribuente, ma incombe, viceversa, a quest'ultimo dimostrare che l'inesattezza dei dati forniti all'amministrazione non e imputabile a fatto di esso contribuente. (Conf 2016/73, mass n 365165; 645/73, mass n 362744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)