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Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 26/06/1976 (Rv. 381174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - OBBLIGAZIONI DEL CONTRIBUENTE - ECCEZIONE - PROVA DELLA NON IMPUTABILITA DELLA DIVERGENZA FRA PREZZO E VALORE - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1976-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381174-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - INTERESSI - MORATORI - OBBLIGAZIONI DEL CONTRIBUENTE - ECCEZIONE - PROVA DELLA NON IMPUTABILITA DELLA DIVERGENZA FRA PREZZO E VALORE - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*

Nei trasferimenti a titolo oneroso sono dovuti sul tributo complementare gli interessi moratori previsti dalle leggi n 29 del 1961 e n 147 del 1962, salvo che il contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo indicato nell'atto e il valore accertato dall'ufficio non dipende da fatto a lui imputabile. Il contribuente non ha tuttavia l'Obbligo di indicare il valore del bene se il prezzo pattuito sia ad esso inferiore, ne tale omissione e di per se imputabile al contribuente quale colposa reticenza circa gli elementi necessari per la liquidazione del tributo, ma, poiche secondo le citate leggi il fatto assunto a presupposto degli interessi moratori sul tributo complementare e costituito dal ritardo nell'adempimento del debito d'imposta, presumibilmente riferito a condotta colposa del contribuente, ne consegue che per il sorgere dell'obbligazione degli interessi non e necessaria una prova ulteriore e positiva della colpa del contribuente, ma grava su quest'ultimo l'Onere di dimostrare che l'inesattezza dei dati sottoposti all'ufficio tributario non e a lui imputabile. (V 2016/73, mass n 365165; (V 1397/73, mass n 364075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)