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Sez. 6, Sentenza n. 12375 del 22/06/1989 Ud. (dep. 18/09/1989) Rv. 182091 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITÀ DELLA NULLITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - OMESSA AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182091-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO - INSANABILITÀ DELLA NULLITÀ - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - OMESSA AUTONOMA IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IRRILEVANZA.*

La nullità per mancata citazione dell'imputato è insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, poiché tale omissione, ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen., incide sul diritto di intervento, di difesa e di assistenza dell'imputato e quindi sulla regolare Costituzione del rapporto processuale. Tale nullità, in caso di dichiarazione di contumacia per mancata comparizione dell'imputato non citato, deve essere rilevata anche se manchi la specifica impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della contumacia. (Conf mass n 143393).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)