Sez. 1, Sentenza n. 4001 del 31/01/1990 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183791 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ CONCERNENTI LA VOCATIO IN IUDICIUM DELL'IMPUTATO CONTUMACE - HA CARATTERE ASSOLUTO - ALTRE NULLITÀ - SONO SANABILI.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ CONCERNENTI LA VOCATIO IN IUDICIUM DELL'IMPUTATO CONTUMACE - HA CARATTERE ASSOLUTO - ALTRE NULLITÀ - SONO SANABILI.*
La nullità assoluta della sentenza pronunciata in contumacia dell'imputato va dichiarata, anche quando non sia stata impugnata l'ordinanza dichiarativa della contumacia, soltanto se la mancata comparizione dell'imputato sia dovuta a vizio insanabile della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Qualora, invece, l'imputato sia stato regolarmente citato, l'ordinanza suddetta è soggetta al Sindacato di legittimità per vizio di motivazione determinanti la nullità relativa di cui all'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., solo se tale nullità sia fatta valere con impugnazione del provvedimento che ne è affetto, e non già unicamente con il gravame della sentenza la cui Invalidità conseguenziale può essere dedotta ammissibilmente solo a condizione che sia stato impugnato l'atto presupposto. (V mass n 181226, e ivi citate; (Conf mass n 180122; (Conf mass n 182091 sez un. 23 novembre 1988; (contra mass n 180840).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)