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Sez. L, Sentenza n. 5091 del 03/03/2009 (Rv. 607760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Diritto al lavoro degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro - Riserva nella misura di un punto percentuale dei dipendenti del datore di lavoro - Soddisfacimento della quota d'obbligo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In tema di assunzione dei disabili e di riserva dei posti, i commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel prevedere che tutti i lavoratori già assunti ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio, ivi compresi gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, vanno computati nelle quote di riserva (ex art. 3 della legge citata) e rimangono in servizio in ogni caso, anche ove superino dette quote, impongono comunque di tenere conto, ai fini dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla stessa legge, dei riservisti già assunti e del riconoscimento - in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro - di una riserva, nella misura di un punto percentuale dei dipendenti del datore di lavoro, a favore dei soggetti di cui al secondo comma della citata disposizione, ritenuti meritevoli, per ragioni sociali, di considerazione e tutela ai fini occupazionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in controversia tra il beneficiario della riserva di posto perché orfano di deceduto per causa di lavoro e il riservista meglio inserito nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento dopo la rinuncia del riservista ad altro titolo disabile, ha riconosciuto il diritto all'immissione in ruolo del primo, non ritenendo la relativa categoria satura, per essere il posto già occupato dagli assunti sulla base del collocamento obbligatorio).

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 18 com. 1, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 18 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)