Sez. L, Sentenza n. 23112 del 09/09/2008 (Rv. 604971 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124 del 1999 - Reclutamento del personale docente - Copertura dei posti riservati agli invalidi, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999 - Soddisfacimento delle quote d'obbligo - Necessità - Limite degli scaglioni della graduatoria - Operatività - Esclusione - Fondamento.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di reclutamento del personale docente sulla base della graduatoria permanente di cui alla legge n. 124 del 1999, per coprire i posti riservati agli invalidi, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999, l'amministrazione scolastica è obbligata ad attingere dalla graduatoria medesima, a prescindere dall'operatività dei vari scaglioni della graduatoria, non potendo lo scaglione, che costituisce solo una suddivisione derivante dall'inserimento dei vincitori di concorso di epoche precedenti, rappresentare un ostacolo al soddisfacimento delle quote d'obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST., Legge 20/08/2001 num. 333 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Decr. Minist. Pubblica Istruzione 18/05/2000 num. 146, Decreto Legge 03/07/2001 num. 255 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)