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Sez. L, Sentenza n. 15873 del 20/09/2012 (Rv. 624465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Quota di riserva dei soggetti assunti obbligatoriamente - Legge 27 dicembre 2002, n. 284 - Nuove modalità di calcolo della quota - Criteri.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In materia di calcolo della quota di riserva dei soggetti assunti obbligatoriamente, a seguito dell'abrogazione (da parte dell'art. 2 del d.l. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo sostituito dalla legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284) dell'art. 11, comma 2, d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è venuta meno, per i datori di lavoro, la facoltà di computare come unità intere nelle quote obbligatorie di riserva (cioè quelle fissate in misura percentuale di collocamento obbligatorio dei disabili dall'art. 3 della legge n. 68 del 1999) i lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette (quali i coniugi superstiti e orfani dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, profughi e le altre ipotesi contemplate dall'art. 18, comma 2, legge n. 68 del 1999), fermo restando che, per effetto della nuova disciplina, i lavoratori di tali categorie, ai fini della determinazione della base occupazionale su cui applicare la percentuale per individuare il numero dei soggetti disabili da assumere, sono esclusi nel limite dell'uno per cento (previsto dall'art. 18, comma 2, citato), e sono, invece, considerati nel limite dell'uno per cento per quanto riguarda il conteggio della quota di riserva di assunzioni obbligatorie.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 27/12/2002 num. 284, DPR 10/10/2000 num. 333 art. 11, Decreto Legge 25/10/2002 num. 236 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)