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Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 03/05/1982 (Rv. 420596 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI COMPIUTI DA TALI IMPRESE DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 IDONEI A DIMINUIRE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA O L'EFFICIENZA PRODUTTIVA E TECNICA - NULLITÀ - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DELL'E.N.E.L. - DISTRIBUZIONE DI UTILI FITTIZI AI SOCI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420596-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI COMPIUTI DA TALI IMPRESE DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 IDONEI A DIMINUIRE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE ED ECONOMICA O L'EFFICIENZA PRODUTTIVA E TECNICA - NULLITÀ - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DELL'E.N.E.L. - DISTRIBUZIONE DI UTILI FITTIZI AI SOCI - INCLUSIONE.*

L'art. 12, secondo comma, della legge n. 1643 del 1962 - nel disporre la nullità degli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese elettriche soggette a trasferimento, che ne abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttive e tecnica - mira a mantenere intatta la consistenza patrimoniale consolidatasi a tale data per assicurare il trasferimento dell'integrale patrimonio esistente all'epoca dell'indennizzo, sicché sono impugnabili dall'e.N.E.L. tutti gli Atti che abbiano inciso negativamente sul patrimonio dell'impresa medesima, senza che occorra alcun altro pregiudizio afferente alla liceità dell'atto, alla sua legittimità formale o sostanziale, alla conformità alla buona amministrazione. Pertanto, poiché la distribuzione di utili fittizi ai soci, derivanti da sottovalutazione dell'attivo o artificioso aumento delle passività in esercizi anteriori al 31 dicembre 1961, comporta la distribuzione a costoro di quote di patrimonio ed integra un oggettivo impoverimento della consistenza patrimoniale dell'impresa nazionalizzata, l'e.N.E.L. è legittimato ad agire per fare dichiarare inopponibile ad esso tale operazione, a norma del citato art. 12. (V 3953/80, mass n 407849, sulla prima parte; (V 4021/79, mass n 400505, sulla seconda parte; (V 1527/79, mass n 397877, sulla prima parte; (V 788/74, mass n 368659, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 6 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)