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Sez. 1, Sentenza n. 4378 del 21/07/1979 (Rv. 400903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RITO DEGLI IRREPERIBILI - APPLICABILITA - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO AL CONTRIBUENTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400903-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - RITO DEGLI IRREPERIBILI - APPLICABILITA - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO AL CONTRIBUENTE - ESTENSIONE.*

La notificazione alle persone giuridiche, qualora non possa essere effettuata a norma del primo e secondo comma dell'art 145 cod proc civ e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, puo essere effettuata anche a norma dell'art 140 cod proc civ, e cioe col rito degli irreperibili, nonostante tale norma non sia richiamata espressamente dall'art 145 cod proc civ: tale disciplina vale anche per la notificazione degli Atti di accertamento, in quanto l'art 38, lettera G), del DPR 29 gennaio 1958, n 645, nell'elencare le Disposizioni del codice di procedura civile inapplicabili in materia di notificazioni al contribuente, non menziona l'art 140 cod proc civ. (V 1054/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)