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Sez. 1, Sentenza n. 3528 del 28/07/1989 (Rv. 463509 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE NELLA SEDE LEGALE - NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA FISICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTATA IRREPERIBILE - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463509-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA NOTIFICAZIONE NELLA SEDE LEGALE - NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA FISICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTATA IRREPERIBILE - DISCIPLINA EX ART. 140 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La notificazione ad una società di capitali, che non sia possibile effettuare nella Sede legale, perché trasferita in luogo sconosciuto, senza che sia stato provveduto alle obbligatorie variazioni societarie, può essere legittimamente eseguita a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., alla persona fisica che la rappresenta, qualora non siano ignoti la residenza, la dimora o il domicilio di tale persona, ma ne risulti la relativa irreperibilità, senza che osti il richiamo, da parte dell'art. 145, terzo comma, cod. proc. civ. delle sole ipotesi previste dagli artt. 138, 139 e 141 stesso codice restando lo stesso implicito per i casi di irreperibilità del destinatario (art. 140) o di residenza, dimora e domicilio sconosciuti di lui (art. 143), le cui procedure si rendano necessarie per il caso che le prime non possano essere effettuate. (Conf 6218/85, mass n 443348; (Conf 2604/83, mass n 427484; (Conf 4378/79, mass n 400903).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 48, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)