Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 14/04/1983 (Rv. 427484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE AD UNA PERSONA GIURIDICA CON IL RITO DEGLI IRREPERIBILI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE OMESSO NELL'ATTO DELLA PERSONA RAPPRESENTANTE L'ENTE - CONSEGUENZE - DISTINZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A PERSONA IRREPERIBILE - NOTIFICAZIONE AD UNA PERSONA GIURIDICA CON IL RITO DEGLI IRREPERIBILI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INDICAZIONE OMESSO NELL'ATTO DELLA PERSONA RAPPRESENTANTE L'ENTE - CONSEGUENZE - DISTINZIONE.*
Ai fini dell'ammissibilità della notificazione di un atto ad una persona giuridica con il rito degli irreperibili a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., occorre distinguere a seconda che nell'atto sia indicata o meno la persona che rappresenta l'ente. Ove tale persona sia indicata, si può ricorrere alla notificazione ai sensi della norma da ultimo citata purché non solo non sia possibile la notificazione a norma del primo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., ma si accerti altresì l'impossibilità di notificazione dell'atto o in mani proprie, o nella residenza, nella dimora o nel domicilio della persona che rappresenta l'ente o presso il domiciliatario di quest'ultima. Qualora, invece, manchi l'indicazione di tale persona, si può ricorrere alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. sulla base della sola impossibilità di notificazione dell'atto nella Sede dell'ente. (V 2758/79, mass n 399066; (contra 4378/79, mass n 400903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)