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Sez. 1, Sentenza n. 824 del 10/03/1976 (Rv. 379481 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379481-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA PA NOTIFICATO PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITA - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI.*

A seguito dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalita del comma terzo dell'art 11 del tu 30 ottobre 1933, n 1611, di cui alla sentenza n 97 del 1967 della Corte costituzionale, deve ritenersi sanata, con effetto ex tunc, la nullita del ricorso per Cassazione proposto nei confronti di una pubblica amministrazione presso l'Avvocatura distrettuale dello stato, anziche presso l'Avvocatura generale, quando abbia avuto luogo la Costituzione in giudizio dell'Avvocatura medesima. (Conf 660/74, mass n 368479; (Conf 321/73, mass n 362233).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)