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Sez. 2, Sentenza n. 2120 del 21/02/1992 (Rv. 475853 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Disciplina ex art. 2932 cod. civ. - Ambito di applicazione - Domanda di esecuzione specifica nei confronti di una società cooperativa per la costruzione di alloggi da assegnare ai soci - Proponibilità - Condizioni - Obbligo del socio acquirente di accollarsi il mutuo gravante sull'immobile - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'ente mutuante - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475853-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti può riguardare non solo l'ipotesi di contratto preliminare (art. 1351 cod. civ.), ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso. Ne consegue che la domanda di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci di fronte al rifiuto della società di prestarsi, in concorso di tutte le circostanze richieste, all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario. In tale giudizio, ove sia previsto che il socio acquirente debba accollarsi il mutuo gravante sull'immobile, l'assolvimento del relativo onere probatorio attiene ai rapporti con la società cooperativa e non con l'ente mutuante, che di conseguenza non assume la veste di litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 139, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)