Sez. 1, Sentenza n. 2697 del 08/03/1995 (Rv. 490982 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Società cooperativa - Rifiuto di prestarsi all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario - Domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti può riguardare non solo l'ipotesi di contratto preliminare (art. 1351 cod. civ.), ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso. ne consegue che la domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., può essere proposta anche nei confronti di una società cooperativa, che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, di fronte al rifiuto della società di prestarsi, in concorso id tutte le circostanze richieste, all'atto traslativo dell'immobile al socio assegnatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)