Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 (Rv. 492582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Art. 2932 cod. civ. - Disciplina - Ambito di applicazione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
L'art. 2932 cod. civ., che prevede l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti, è applicabile non solo nell'ipotesi di contratto preliminare, ma in qualunque altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligo di prestare il consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)