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Sez. 1, Sentenza n. 6071 del 30/05/1995 (Rv. 492582 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Art. 2932 cod. civ. - Disciplina - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492582-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'art. 2932 cod. civ., che prevede l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti, è applicabile non solo nell'ipotesi di contratto preliminare, ma in qualunque altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligo di prestare il consenso al fine del trasferimento o della costituzione di un diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)